I DIAVOLI DELLA BASSA - OGI

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I Diavoli della bassa modenese
Sono stati i miei figli senza saperlo

Non ci sono bambini, solo persone. Ma con un’altra scala di nozioni, un altro bagaglio di esperienze, altre passioni, un altro giochi di sentimenti. Ricorda, noi non li conosciamo.

Il titolo non ha nulla a che vedere con l’opera di qualche pensatore dei nostri tempi, né tantomeno trae spunto da scritti del calibro di “L’ospite inquietante” o il “Giovane Holden” per restare in tema, ma è la riflessione che aprirebbe il cuore di chiunque sia chiamato ad ascoltare le parole di un padre dilaniato, stremato, privato dei suoi figli, ingiustamente accusato.

Chi parla è il sig. Federico Scotta e sin da subito, quel volto, quelle frasi, hanno aperto la finestra in un abisso esasperante che lo ha visto protagonista di una vicenda giudiziaria che porta ancora con sé strascichi ed incomprensioni più disparate, finendo per spezzare molti equilibri familiari, irrimediabilmente compromessi a dispetto delle pronunce di assoluzione o definizioni processuali.

I fatti in questione afferiscono alla vicenda nota alla cronaca come “i diavoli della bassa modenese” in cui taluni uomini furono accusati di aver organizzato riti satanici durante i quali dei bambini subirono molestie e vennero assassinati.

A seguito di ciò, l’Autorità giudiziaria impose l’allontanamento di ben sedici di loro dalle famiglie di appartenenza, ma col tempo si riuscì a stabilire l’infondatezza di quelle accuse, ivi incluse i riti satanici e gli omicidi: dei processi instaurati, i ritualistici furono archiviati per difetto di prova; le accuse di abusi domestici comportarono la condanna per taluni; altri imputati – infine – furono completamente assolti[1].

Dalla ricostruzione degli accadimenti emerse come uno degli accusatori, un bambino modenese dato in affidamento in un paese limitrofo, narrò di violenze da lui subite in seno alla famiglia naturale, partecipando a riti satanici in compagnia di altri coetanei del luogo.

Tra gli accusati vi fu anche il sig. Federico Scotta, il quale, a seguito di quanto narrato, fu inquisito e condannato per reati che non commise, finendo per scontare una pena di circa dodici anni: solo successivamente si constatò che tra i partecipanti ai rituali vi furono persone diverse da quelle identificate come i figli dell’imputato[2].

Uno scambio di identità che ha determinato una frattura insanabile nella vita di un uomo (e tanti come lui), il quale si vide “privare” della sua prole per presunti abusi narrati a diverse terapeute, definite – successivamente – dalla Corte di Cassazione come “…oggettivamente inesperte” a causa di condotte tese a “…veicolare nella mente …informazioni” più che ad intercettarle.

Dei diversi processi celebratisi nelle corti di merito (“Pedofili 1”; “Pedofili bis” e “Pedofili 2”), i giudici di legittimità posero l’accento sulle modalità attraverso le quali i bambini furono ascoltati, poiché miranti a suggerire loro le risposte che – in qualche modo – ci si attendeva, il tutto a dispetto dell’assenza di prove a sostegno delle accuse[3].

I filmati degli interrogatori rinvenuti, infatti, mostrarono come tale tecnica abbia rivestito un ruolo cardine nelle vicende in esame, come è dato comprendere dalla lettura di taluni estratti di un video colloquio con uno dei bambini ascoltati.

A domanda cosa la piccola avesse provato quando fu “…riportata in quella piazza”, la risposta fu “…gioia”, spingendo la terapeuta ad affermare :”…Sicura? Pensaci bene, magari era un’altra emozione. Non un pochettino anche di sofferenza?”. La bambina – allora – annuì, confermando quanto suggerito dalla psicologa.

Per quanto gli odierni studi di settore considerino sottile la linea di demarcazione tra immaginazione e realtà dei bambini, i casi in questionemostrato i limiti dell’ascolto da parte di coloro che sono istituzionalmente chiamati a ciò: la conferma, infatti, si rinvenne nella circostanza secondo cui la riformulazione delle stesse domande nel corso del tempo determinò risposte diverse degli interpellati, sì da alterare la genuinità delle loro affermazioni.

Il tema della falsa rappresentazione, quindi, ritorna nel caso in esame come in tanti altri, dove si finisce per contaminare il ricordo del bambino attraverso delle ingerenze esterne: il sistema, tuttavia, mostra le maggiori criticità sol che si consideri il ruolo giocato dell’Autorità Giudiziaria e dagli assistenti sociali, l’assenza di una rete di figure professionali chiamate ad interfacciarsi al verificarsi di eventi simili e, soprattutto, la mancanza di un generico obbligo di dover rendere obbligatorio la fase della videoregistrazione, precludendo “alterazioni” di quanto effettivamente raccontato.

Per quanto la giurisprudenza dia sempre più voce al ruolo dei minori nel momento in cui si relazionano al mondo giuridico[4], simile prerogativa – tuttavia – non potrà mai tradursi in un “vulnus” ai principi costituzionali ed eurounitari, come potrebbe concludersi in tema di contraddittorio ovvero completezza probatoria, sì da fondare quella colpevolezza che vada “al di là di ogni ragionevole dubbio”, come esige il legislatore.

Cercando di superare le difficoltà enunciate, la legge n.°172/2012, di attuazione della Convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dall’abuso sessuale, modifica il codice penale e quello di rito in diverse disposizioni (in particolare, l’art. 5 lett.c) d) ed f), novella le previsioni di cui agli art.li 351, 362 e 391-bis c.p.p), al fine di evitare che il dichiarante – il minore appunto – sia sottoposto a pressioni od ingerenze esterne che incidano sulla genuinità delle affermazioni rese.

Nel caso in cui questi sia anche vittima di reato, oltre alla vicinanza dei propri cari, potrà beneficiare – a norma dell’art. 609 decies c.p. – di “…gruppi,  fondazioni, associazioni od organizzazioni … di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto”, sì da ampliare le forme di tutela per i soggetti più fragili della vicenda processuale.

Il passo in avanti rispetto agli accadimenti che segnarono i “fatti modenesi” può evincersi proprio dalla lettura dell’art. 35 della citata Convenzione, dove è dato enucleare taluni principi cui il terapeuta è chiamato ad adeguarsi, così sintetizzabili : i colloqui con il bambino dovranno aver luogo senza alcun ritardo presso locali concepiti o adattati a tale scopo; detti incontri dovranno esser condotti da professionisti di comprovata esperienza e, nei limiti del possibile, il minore dovrà esser sentito dalle stesse persone: il numero delle audizioni dovrà essere strettamente necessario al fine che si intende perseguire.

Per quel che qui interessa, di maggior aderenza ai fatti narrati pare essere la previsione di cui al secondo comma dell’ art. 35 della Convenzione, a tenore del quale i colloqui con la vittima o bambino testimone dei fatti, dovranno essere ”…oggetto di registrazioni audiovisive”, dovendo considerarsi a tutti gli effetti “prova” per il procedimento penale[5].

L’assenza di tale momento durante la fase delle indagini preliminari, cruciale – come noto – per il proseguo o meno del giudizio penale, ha indotto taluni a considerare simile “deficit” determinante per la corretta interpretazione di quanto dichiarato, offrendo il destro a possibili suggestioni o alterazioni di varia natura.

Di ausilio sono sicuramente i contributi offerti della Carta di Noto (art. 1) che affida gli incarichi di consulenza e perizia ad esperti che “…abbiano conseguito una specifica formazione”, i quali, oltre ad impiegare metodologie evidence based e strumenti “ripetibili” considerati affidabili dalla comunità scientifica di riferimento, dovranno – altresì – motivare i modelli applicati, sì da agevolare la valutazione critica dei risultati raggiunti.

Al di là dei riferimenti normativi, interfacciarsi a bambini richiede un lavoro multidisciplinare che va dallo studio del linguaggio del corpo all’adeguarsi all’ altrui competenza cognitiva, passando per la capacità di favorire la ricostruzione dei luoghi fino all’abilità di organizzare e riferire il ricordo mediante opportune pratiche, come il “Memorandum of Good Practice” , la “Cognitive Interview” e la “Step-Wise Interview”.

Volgendo la memoria alle dichiarazioni mendaci rese dal giovine modenese che hanno cambiato la vita di molti uomini come Scotta, solo un’adeguata risposta ordinamentale potrà evitare in futuro episodi analoghi, lasciando forse spazio – nel presente – alle parole del pedagogo polacco Janusz Korczak, ad avviso del quale “…se qualcuno ha fatto qualcosa di male, la cosa migliore è perdonarlo”, poiché infondo tutto quello che fu narrato non apparteneva ad una volontà tesa a nuocere, ma attenne ad ingerenze esterne, giustificando – in tal guisa – il pensiero dell’educatore polacco secondo cui “…Se ha fatto qualcosa di male perché non sapeva, ora è consapevole” [6].

Della vicenda dei “diavoli della bassa modenese” restano le parole del sig. Scotta, amareggiate e provate dal decorso del tempo che ha spinto ad “…una rottura della connessione emotiva della famiglia che cresce nella sua identità”, come direbbe taluno, rispondendo “…sono stati i miei figli senza saperlo” all’osservazione di chi si chiedeva come avesse fatto ad andare avanti dopo quello che aveva vissuto.

[1] E’ dato leggere da diverse fonti giornalistiche che  le accuse di abusi rituali satanici non furono provate e tutti i quindici imputati furono assolti. Nonostante gli stessi furono condannati nel 2000, la Corte di Appello emise sentenza di assoluzione per ben otto di loro per insussistenza del fatto, alleggerendo il “quantum” di pena per  altri ritenuti colpevoli di abusi domestici pur difettando la matrice ritualistica. I giudici di legittimità annullarono ben due delle otto assoluzioni e, a seguito del rinvio del giudizio alla Corte di Appello, quest’ultima, nel 2013, emise pronuncia assolutoria nei confronti degli imputati ponendo fine alla vicenda processuale.
[2] Si racconta che il bambino avrebbe narrato di abusi, violenze di vario genere e filmati pornografici, ai quali parteciparono altri coetanei e persone di età adulta, sì da indurre l’A.G. competente a chiedere il rinvio a giudizio per molti di loro: tuttavia, a parte i racconti dei giovani, non si reperirono altre fonti di prova né tantomeno i video citati.
[3] Basti pensare, a titolo esemplificativo, all’assenza dei filmati pedopornografici, ovvero il mancato ritrovamento dei corpi gettati lungo il fiume ove si riteneva fossero stati compiuti gli omicidi narrati, e così via.
[4] Basti pensare ad esempio a quanto sostenuto in materia di affidamento dove:”…il minore costituisce una parte sostanziale del procedimento diretto a stabilire le modalità di affidamento, per cui, essendo portatore di interessi contrapposti e diversi da quelli dei genitori, ha diritto di esporre le proprie ragioni nel corso del processo, a contatto diretto con l’organo giudicante…”, cosi Corte di Cassazione, ord. n.°1474/21.
[5] Allo stato attuale, la regola enunciata non può dirsi obbligatoria per tutte le fattispecie criminose: essa è prevista come modalità obbligatoria nei casi di ascolto del minore vittima di “reati. sessuali” in incidente probatorio (art. 398 comma 5-bis c.p.p), restando facoltativa per gli “ascolti” dibattimentali (art. 498 comma 4-bis c.p.p.: «Si applicano se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all’art. 398 comma 5-bis c.p.p.»), dando ingresso ad un sistema ancora disequilibrato.
[6] Uno degli accusatori, oggi trentunenne, riferì della falsità delle sue affermazioni, adducendo l’inesistenza di abusi e riti satanici, aggiungendo testualmente:”…Ricordo diversi colloqui anche di otto ore. Psicologa ed assistenti sociali non smettevano finché non dicevo quello che volevano loro. Mi dicevano che ero coraggioso” (tratto dal quotidiano “Repubblica”, 14 Giugno 2021).

Articolo a cura di Avv. Michele Tartaglione
Fotografia di Dr.ssa Eleana Zaza
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